Esteso l’indennizzo per cessata attività



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La legge 2 Novembre 2019, n 128, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, ha esteso l’ambito di applicazione delle disposizioni sull’indennizzo per cessazione attività commerciale prevista dalla Legge di Bilancio 2019.

Adesso, con la circolare n. 4 del 13/01/2020 l’Inps comunica che potranno presentare domanda anche i commercianti che abbiano cessato la propria attività dal 1 Gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. L’indennizzo in questione è una prestazione economica concessa a soggetti che svolgono attività autonoma e che cessano la stessa senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Il periodo di godimento dell’indennizzo è utile ai fini del solo diritto a pensione, non per la misura.
L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione speciale commercianti. Per il 2019 questo valore è di 513,01 euro. La percezione dell’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonomo.

Saranno riesaminate dalle Strutture territoriali anche le domande di indennizzo rigettate in precedenza che avevano come unica motivazione l’aver cessato l’attività prima del 1 Gennaio 2019. Potete avere tutte le informazioni sulle categorie aventi diritto e i requisiti necessari consultando questo link

http://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50256

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