Con la comunicazione n. 3495 del 14 Ottobre scorso, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito al requisito dell’inattività lavorativa per la liquidazione dell’assegno mensile di invalidità civile, ritendola una condizione essenziale e fondamentale.La Corte di Cassazione recentemente ha stabilito che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa è, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale. Lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude quindi il diritto al beneficio.Di conseguenza, l’assegno mensile di assistenza sarà liquidato, d’ora in avanti, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario.Tutto ciò penalizza gli invalidi sia dal punto di vista sociale che economico. Una piccola rendita da lavoro che permette a chi non è fortunato e malato, che permette socializzazione e anche svago psicologico non può essere preclusa.
NUOVI REQUISITI PER L’INVALIDITÀ CIVILE: SI PENALIZZA ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE CHI GIÀ NON È FORTUNATO.
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