Decreto Giustizia: ecco i dettagli



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Il 25 giugno è stato approvato in via definitiva alla Camera il Dl Giustizia, con 256 voti favorevoli. Il provvedimento rappresenta una risposta seria e pronta da parte del governo alle criticità emerse nel corso dell’emergenza, specie in materia di scarcerazioni. Nel provvedimento sono contenute novità molto importanti sulla detenzione domiciliare, l’ordinamento penitenziario, il rafforzamento dei mezzi investigativi in dotazione alle forze di polizia, e sulla App Immuni.

Inoltre, si prevede la proroga dell’entrata in vigore del decreto intercettazioni, con la conseguenza che la riforma si applicherà ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020.

Cosa prevede il provvedimento?

-INTERCETTAZIONI
Le nuove regole in materia di intercettazioni si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020.

Il rinvio della riforma sulle intercettazioni era necessario perché l’emergenza Covid-19 ha impedito i necessari procedimenti organizzativi. Ricordiamo che con questa riforma, approvata a febbraio, rafforziamo uno strumento fondamentale per le inchieste della magistratura e manteniamo tutte le garanzie costituzionali, scongiurando qualsiasi bavaglio alla libera informazione.

-DRONI
Per effetto di un emendamento approvato al Senato, è permesso alla polizia penitenziaria l’utilizzo di droni per assicurare una vigilanza più efficace sulle carceri e garantire la sicurezza.

-ORDINAMENTO PENITENZIARIO
Il decreto legge N.28 introduce modifiche importanti sui permessi di necessità e sulla detenzione domiciliare ‘in deroga’. La modifica prevede un parere obbligatorio che i giudici di sorveglianza dovranno richiedere al Procuratore antimafia sia sulla pericolosità del soggetto, sia rispetto al fatto che sia ancora collegabile alla criminalità organizzata. Il parere viene chiesto solo al Procuratore distrettuale, se la decisione riguarda l’autore di alcuni reati gravi; e anche al Procuratore nazionale, se riguarda un detenuto sottoposto al regime del 41 bis.

Attraverso un emendamento al Senato, in questo decreto entra anche quanto previsto dal decreto legge n.29, sempre relativamente alla detenzione domiciliare. In questo modo è stato raccolto tutto in un provvedimento unico e complessivo su temi molto delicati.

Grazie a questa integrazione, prevediamo che, nel caso in cui i giudici di sorveglianza – per motivi connessi all’emergenza COVID-19 – abbiano concesso la detenzione domiciliare a persone condannate per una serie di gravi delitti (o il differimento dell’esecuzione della pena), c’è ora l’obbligo di valutare se effettivamente questi motivi permangono. Questo va fatto entro 15 giorni dall’adozione del provvedimento e, successivamente, ogni mese.

La valutazione è effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini sopra indicati, nel caso in cui il DAP comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto.

Prima di provvedere, l’autorità giudiziaria sente l’autorità sanitaria regionale sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal DAP informazioni sull’eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato può riprendere la detenzione.

La stessa procedura si segue nel caso in cui non si sia già arrivati all’esecuzione di una condanna e sia stata stabilita la custodia cautelare in carcere, cioè quando si tratta di persone detenute ma in attesa di un eventuale processo. In questo caso la valutazione sui presupposti che hanno consentito la sostituzione con gli arresti domiciliari spetterà al pubblico ministero e non al magistrato di Sorveglianza.

Grazie a queste ultime norme più di 50 condannati sono tornati in carcere nelle scorse settimane, compresi i più pericolosi al regime del 41- bis (ad esempio Antonino Sacco, ex capomafia palermitano e Vincenzo Di Piazza, ex detenuto al 41-bis che è stato trasferito presso l’ospedale di Viterbo grazie alla disponibilità fornita dal DAP).

-COLLOQUI IN CARCERE
Solo per il periodo tra il 19 maggio e il 30 giugno 2020, oltre ad essere prevista la possibilità di svolgere i colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti, è reintrodotta la possibilità per i detenuti di poter vedere i propri congiunti almeno una volta al mese.

-COLLOQUI CON I GARANTI DEI DETENUTI
Il Garante nazionale dei detenuti può tenere colloqui riservati; quelli regionali, nell’ambito del territorio di propria competenza, possono effettuare colloqui visivi videoregistrati con il vincolo della riservatezza; per i garanti locali vige invece il divieto di effettuare colloqui riservati con i detenuti sottoposti al regime speciale, lasciando loro soltanto la possibilità di effettuare una visita accompagnata agli istituti di pena collocati nell’ambito territoriale di competenza consentita solo per verificare le condizioni di vita dei detenuti.

-FINE “FASE 2” NEI TRIBUNALI

Grazie a un emendamento approvato in Senato, i tribunali riapriranno dal 1° luglio prossimo, anziché dopo il 31 luglio, come in origine previsto. Quindi il 30 giugno si chiude la fase emergenziale negli uffici giudiziari e si torna alla normalità.

-APP IMMUNI
L’articolo 6 introduce la piattaforma per la gestione della app “Immuni”.

La persona che avrà scaricato l’app su base volontaria e che sia entrata in contatto stretto con un soggetto positivo verrà invitata a rivolgersi al proprio medico di famiglia per diagnosticare se effettivamente ci sia stato o meno il contagio.

Il sistema di Prevenzione Sanitaria cerca i contatti sia con i normali sistemi di contact tracing manuali, sia, come in questo caso, con quelli digitali. La ricerca dei contatti è l’unico modo per frenare l’epidemia. Immuni, registrando il contatto avvenuto per almeno 15 minuti a meno di 2 metri di distanza, rileva una esposizione ad alto rischio. In questo modo sarà possibile allertare i contatti occasionali, difficili da ricostruire con il contact tracing manuale.

Il Garante per la Privacy garantisce che il livello di sicurezza sia adeguato ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Infine, è stato messo a disposizione di tutti anche il codice sorgente dell’app.

-GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
L’articolo 4, con riguardo alla giustizia amministrativa, prevede la possibilità di svolgere la discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche con modalità di collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d’ufficio.

Con questo decreto abbiamo dato le risposte che i cittadini si attendevano per la giustizia. Andiamo avanti. 

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